verbale s.m. 'Documento in cui sono riportati atti e fatti inerenti al duello. Il v. può essere scritto da una o da entrambe le parti in causa, nello specifico dai rappresentanti o dai testimoni, o dai componenti di una corte, un giurì o a un tribunale d'onore'
E:
D: 1357 (TLIO)
1864, Giovanni Batta Viti, Breve trattato di scherma alla sciabola, p. 68
1868, Luigi De Rosis, Codice italiano sul duello, p. 30
30° Si redigerà però un verbale, firmato dai
rispettivi secondi, nel quale, sarà narrato esattamente l’accaduto.
31° Se al contrario sono dessi che fanno le
scuse, o prima, o sul terreno, è loro obbligo
di risponderne interamente in faccia alla società.
1869, Giuseppe Scaglione, Riflessioni e consigli sul duello ed osservazioni sul giurì d'onore, p. 21
1869, Paulo Fambri, La giurisprudenza del duello, p. 152
1870, Michelangelo Iacampo, Il duello e la moderna civiltà: considerazioni di Michelangelo Iacampo, p. 136
1883, Achille Angelini, Codice Cavalleresco italiano, pp. 116-117
Nel verbale verrà sommariamente de
scritto l'andamento dello scontro, consta
tato che da ambo le parti furono osservate
le leggi cavalleresche ed accennato se gli
avversari prima di lasciarsi si strinsero la
mano.
36° In caso che le leggi del duello fossero state violate e che uno dei contendenti fosse stato proditoriamente ferito, il
fatto dovrà essere dettagliatamente esposto
nel verbale, affinchè il Tribunale d'onore
possa agire con tutte le possibili vie
Note
Scheda a cura di Stefano Miani
Pubblicato il 23/01/2025