tribunale d'onore loc. s.m. 

'Tribunale che si occupa esclusivamente di giudicare questioni d'onore'

D: 1835 IL

V: tribunale del punto d'onore

Attestazioni

1835, Vincenzo Marcucci, Della legittimità positiva o negativa principalmente della pena di morte con l’aggiunta di un trattato sul duello e dei mezzi onde estirparlo, p. 299

Biefeld, nelle sue istituzioni politiche progetta un tribunale di onore, il quale debba esclusivamente giudicar de' duelli.

1839, Isacco Pesaro Maurogonato, Intorno al duello. Dissertazione, p. 95

Questa fu l'origine del tribunale del punto d'onore, di cui le prime traccie si trovano nel decreto di Carlo IX del 1566, e che solo sotto Luigi XIV fu definitivamente sistemato.

1843, Carlo Ravizza, Il suicidio. Il sacrifizio della vita e il duello, p. 185

Non neghiamo per altro che questi tribunali d'onore, istituiti in qualche Stato della Germania, non possano, giudicando le offese, scemare il numero dei duelli.

1858, Teodoro Pateras, Dei doveri del secondo nel duello, p. 8

Certo è per altro che se le leggi provvedessero e i tribunali d'onore fossero in ogni parte, come già vediamo in Prussia, il duello sarebbe inutile: ma fino a che esistono delle imperfezioni nelle nostre legislazioni, molte usanze resteranno nella società, che, anche stimate non buone, sarebbe impossibile distruggere.

1861, Luigi Dossena, Il pregiudizio del duello, p. 65

L'editto del 1679 sotto Luigi XIV instituì dei tribunali d'onore, regolò le forme di procedere innanzi a questi tribunali, commisurò le pene da infliggere ai colpevoli di ingiurie ed offese all' onore, e minacciò la pena di morte a quelli che avessero osato affidarne la di fesa al duello. Quattromila nobili erano periti in duello nel periodo di otto anni; dopo tale decreto i duelli cessarono quasi interamente.

1864, Giovanni Batta Viti, Breve trattato di scherma alla sciabola, p. 67

Volete che [i duelli] si facciano più rari ? Sottoponeteli a delle regole fisse, certe: proibite le condizioni che si oppongono alla libertà di azione, talmente che non vi sia la probabilità di una leggiera sgraffiatura: fate che i duellanti non abbiano la certezza (la quale veramente non possono avere) di non essere offesi nelle parti vitali del corpo, come p. e. quando proibiscono i colpi di testa e di petto, e vedrete i duelli farsi più rari. Certe ingiurie, che non son tali che in apparenza, non si vendicheranno con un duello in cui si rischia la vita. Costituite un tribunale di onore che giudichi le quistioni; formate un codice che detti le norme dei duelli, il modo di procedere del tribunale. In Francia vi è il codice del Conte di Chateauvillard [sic]; in Prussia vi è il tribunale di onore; in Italia costituite il primo e il secondo, e i duelli non moltiplicheranno, quando il codice sia ben formulato.

1868, Cesare Alberto Blengini, Duello e sue norme principali per effettuarlo, p. 16

Sebbene io sia più contrario che favorevole al duello ciò nondimeno sostengo che non si può evitarlo ai dì nostri per l’importante ragione che non abbiamo ancora raggiunto una perfetta educazione sociale. L’uomo veramente educato non si degrada coll’offendere ed ingiuriare il suo simile. Nessun tribunale d’onore potrà persuadere l’uomo oltraggiato a contentarsi che venga punito l’aggressore a tenore della legge, ossia con una semplice ritrattazione da parte del medesimo. I giurì d’onore sono competenti a giudicare se l’offesa ricevuta fu tale da ammettere o no il duello. Questo è già un primo passo per distruggerlo, poiché detto tribunale deve evitare le piccole questioni personali, e quei meschini duelli che si usano giornalmente.

1868, Luigi De Rosis, Codice italiano sul duello, p. 72

Nelle quistioni più solite però, e dove per unanime accordo fra le parti viene convenuto di rimettersi ampiamente ed in tutto alla decisione del Giurì, i componenti di questo Tribunale di Onore non scorderanno essere la loro missione la più bella, la più delicata, e la più plaudita dalla società: Pacificare.

1869, Giuseppe Scaglione, Riflessioni e consigli sul duello ed osservazioni sul giurì d'onore, p. 20

Insigni ed eruditi ufficiai, non che egregi e colti gentiluomini hanno scritto e dissertato sull’abolizione dei duelli e sulla instituzione dei Tribunali o Giurì di onore. Però lo scoglio è stato forte ed ha fra noi sì solide radici e tale bardicamento nell’imo grembo della terra che tutto si è infranto urtandolo o tentando di scuoterlo; e non senza ragione a mio credere, giacché chi volete che introducesse il Tribunale o Giurì d’onore?

1869, Paulo Fambri, La giurisprudenza del duello, p. XIII

In tanto generale abbassamento del senso morale, stabilire dei tribunali d'onore i quali inculchino le loro idee e diano l'intonazione ad una società senza iniziativa e senza fibra, è ben altro che piantare degli steccati e regolare dei duelli secondo le buone regole di armeggeria. Si chiama, chi ben lo intenda, preparare l'avvenire, non restaurare il passato; si chiama proclamare i principii, servire ai fini, e creare una istituzione la quale sopravviverà all'apparente scopo che le è attribuito; una istituzione efficacemente graduale e trasformabile, la quale principia a fare del bene subito in un dato ordine d'idee, e lascia prudentemente tempo al tempo, riservandosi sempre il mezzo di far molto altro bene quando il momento anche per quello sarà arrivato.

1873, Pasquale Cicirelli, Riflessioni sul duello seguite dalle norme per l'esecuzione pratica dello stesso e doveri del Giurì d'onore per Pasquale Cicirelli prof. di scherma, p. 41

Da qualche anno però, in considerazione, dei crescenti bisogni della società, e dei motivi addotti dalla stampa, per mezzo di eruditi scrittori in materie schermistiche, si espresse la necessità di tentare una via d'accomodamento, attribuendo la ragione o il torto a chi spetta, per mezzo d'onorevole ritrattazione, in molti paesi italiani si vide anche eretto un Tribunale d'Onore che, dichiarando le vertenze ed i punti oscuri nelle questioni, mirò a temperare l'ardore spinto dalla gioventù, e toglier di mezzo le lotte e le occasioni di litigio.


Scheda a cura di Stefano Miani

Pubblicato il 03/12/2024