squalifica s.f. 

'Sanzione che priva un gentiluomo delle prerogative cavalleresche'

E:

der. di squalificare

D: 1911 (GRADIT)

Attestazioni

1914, Carlo Mario Brunetti, A loro!, p. 288

Art. 49. — Le sanzioni sono due:
a) la censura che colpisce l’atto non rigorosamente corretto, compiuto dal gentiluomo;
b) la squalifica che colpisce il gentiluomo nella sua personalità e suona dichiarazione d’indegnità cavalleresca.
Art. 50. — La dichiarazione di squalifica sempre viene pronunciata quando il gentiluomo venga meno alla lealtà ed alla onorabilità cavalleresca.
Art. 51. — Al gentiluomo squalificato è precluso l'onore delle armi.
Art. 52. — Incorre nella squalifica il gentiluomo che, dopo avvenuto lo scontro, tenta provocare una nuova vertenza e sempre per la stessa causale, salvo il caso previsto all’ articolo 26.

1926, Jacopo Gelli, Codice cavalleresco italiano: con il commento e note di giurisprudenza cavalleresca, p. 6

Squalifica è la sanzione che priva un gentiluomo delle prerogative cavalleresche in modo permanente.
Essa è la massima sanzione che possa colpire un gentiluomo, e può derivare da
1° sentenza di condanna, passata in giudicato, del Magistrato per cose e fatti che offendono l'onore e la moralità;
2° un lodo di un giurì, o di una Corte d'onore, che privi delle prerogative cavalleresche;
3° un verbale di squalifica dei quattro rappresentanti, o dei rappresentanti dello squalificato.


Scheda a cura di Stefano Miani

Pubblicato il 10/11/2024