secondo s.m. 

'Uno dei due rappresentanti del duellante'

E:

lat. secŭndu(m) ‘seguente; che viene dopo il primo; favorevole, propizio’, antico part. di sĕqui ‘seguire’ col sign. di ‘che segue’ (EVLI)

D: 1205 (GRADIT)

Attestazioni

1828, M. Fougiere, In dieci lezioni l'arte di non essere mai ferito né ucciso in duello, p. 36

La manìa dei duelli fu spinta ben presto agli eccessi i più funesti. Sembrava, che quanto più la nobiltà era illustre, tanto più si piccasse di mostrare un colai furore. L’abuso aumentò straordinariamente mercè l’irragionevole costume d'impegnare i secondi, e anche qualche volta diversi combattenti da una parte e dall’altra, in una querela, in cui ninno di loro avevano interesse

1838, Regno delle Due Sicilie, Collezioni delle Leggi e de' Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1838, p. 28

Quelli che avranno suggerito e spinto al duello, ed i padrini, i secondi, gli assistenti al duello saranno soggetti alle stesse pene degli autori principali, secondo le regole degli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.
Ne' casi previsti dall'articolo 5 la pena de' padrini, de' secondi, degli assistenti sarà eguale alla pena del l'autore delle ferite contemplate nell'articolo stesso.

1853, Granducato di Toscana, Codice penale pel Granducato di Toscana, p. 118

Art. 348. I secondi, che non hanno instigato al duello, si puniscono con l'esiglio particolare da due mesi a due anni. Ma se, prima del duello, hanno procurato di riconciliare le parti, o se, per causa di essi, il combattimento ha avuto un esito men tristo di quello, che altrimenti poteva avere, vanno immuni da ogni pena.

1858, Teodoro Pateras, Dei doveri del secondo nel duello, p. 12

Ogni qual volta occorre una sfida, l'uso vuole che l'affare sia maneggiato da una persona idonea, onesta ed amica, la quale poi dovrà anche sul terreno assistere coloro che le hanno dato un tal mandato. Questa persona venne chiamata padrino, o secondo come più comunemente si dice.

1864, Louis Alfred Le Blanc de Chatauvillard, Codice del duello, p. 8

I padrini non sono i secondi; ogni secondo deve avere i suoi padrini, se a questo titolo è stato scelto dal suo amico.

1865, Pietro Ellero, Sul tema proposto dalla Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena «Dei mezzi più opportuni a bandire dalla società il duello, o almeno a renderlo meno frequente», p. 14

Dopo le scomuniche fulminate dai papi e gli anatemi del Concilio di Trento, cioè in sul finire del cinquecento, i principi non poterono più accordare campo franco; e così venne meno l’anterior disciplina che si dovesse combattere pubblicamente, e col placito di un signore; e il combattere alla macchia, che innanzi era turpe eccezione, divenne regola. Il che fu gran danno, e perchè pochi poteano alimentare uno spettacolo di gran lusso, quale era il combattere nello steccato, e perchè i sovrani o i maggiori baroni aveano agio d’impedire la pugna con ricusare il campo, con sollevare quistioni, col farsi rimettere le ragioni dell’ offesa, e in fine perchè vigilavano sulla pugna stessa e la potevano a ogni stante sospendere e rivocare. Ad alleviare però codesto danno, oggidì s’hanno i padrini, o secondi, persone private, scelte da ambo i combattenti, per conoscere tutto ciò che riguarda tal prova, intromettersi, assistere e attendere a che proceda con tutta lealtà.

1868, Cesare Alberto Blengini, Duello e sue norme principali per effettuarlo, p. 21

Il duello colla spada ha luogo a piedi; quelli a sciabola o colla pistola possono consumarsi ancora a cavallo. Questo modo però di combattere è poco usato oggidì, mentre fu quasi di uso esclusivo ne’ bassi tempi, che si dissero i tempi della Cavalleria. Quando un tal genere di duello aveva luogo, i Duellanti, chiamati anche Primi, ed i Padrini, o Secondi, andavano sul luogo del combattimento coi cavalli bardati e colle pistole nelle fonde. I Padrini segnavano in terra, in modo ben visibile, le distanze stabilite pei combattitori; e, a un dato cenno convenuto, i due nemici s’avventavano l’un contro l’altro, calando fendenti disperati.

1868, Cesare Alberto Blengini, Duello e sue norme principali per effettuarlo, p. 25

Se il Duello non potesse aver luogo poiché l’uno dei due Primi si rifiutasse per viltà, in questo caso il suo Secondo deve battersi per lui. Ecco uno dei tanti motivi che vogliono circospezione nella scelta de’ Padrini.

1868, Luigi De Rosis, Codice italiano sul duello, p. 81

Incominciandosi a trattare una partita di onore, e comparendo a rappresentare una delle parti come secondo una persona di cattiva riputazione, e nota alla società per fatti equivoci, la parte contraria sarà nel dovere di rifiutarlo come secondo.

1869, Giuseppe Scaglione, Riflessioni e consigli sul duello ed osservazioni sul giurì d'onore, p. 8

Ecco un arbitro nel Padrino o Secondo, un consulente, un direttore, un magistrato, un assistente, un tutto investito di pieni poteri, e compromesso al pari del Primo tanto in faccia alla legge, che alla società e duellanti, e pronto a dovere o potere egli stesso battersi ove quistioni poco delicate avvenissero

1869, Paulo Fambri, La giurisprudenza del duello, p. 10

Il duello, che non è di per sè certamente la cosa più bella nè la più indiscutibile del mondo, zoppica anche peggio in Italia, dove nè i Primi, nè i Secondi, nè il pubblico sono pressochè mai compresi di ciò che fanno fare, e di ciò che lasciano fare.

1872, Niccolò Tommaseo; Bernardo Bellini, Dizionario della lingua italiana, IV, p. 752

[s.v. secondo] [L.B.] Nel duello, il secondo è che lo assume, se il primo non basta alla riparazione voluta con selvaggia stupidità.

1873, Giovanni Verga, Eva, p. 177

Il dottore dal cappello bianco s'inginocchiò presso del conte, mentre uno dei suoi secondi gli teneva il capo sui ginocchi, e gli apri la camicia.

1873, Pasquale Cicirelli, Riflessioni sul duello seguite dalle norme per l'esecuzione pratica dello stesso e doveri del Giurì d'onore per Pasquale Cicirelli prof. di scherma, p. 12

il progresso e la civiltà [...] guardando agl'interessi dei duellanti ch'espongono la vita per un principio, vogliono affidate le loro sorti, ad uomini che, periti nell'arte nobile dello schermire, sappiano regolare le condizioni del duello, rendendosi in tutto solidali del fatto e della vita di chi ripone tra le loro mani la sua esistenza. Un di essi che nel duello prende il nome di Secondo, o Padrino, a differenza del Primo, che è il duellante, suddivide tale responsabilità con un Testimone, chiamato ad accertare se la lotta abbia avuto il suo pieno sviluppo , secondo le condizioni antecedentemente stabilite.

1874, Paulo Fambri, Il duello e la riforma del Codice penale, p. 905

Dato il sistema attuale, non regge moralmente la distinzione tra padrini e secondi.

1875, Giovanni Verga, Eros, pp. 8-9

— Sembrami d'avervi detto abbastanza . Mi batto con Galli perchè ha insultato la marchesa Alberti, e Armandi sarà il mio secondo.

1882, Gerolamo Rovetta, Storiella vecchia, p. 21

— Subito. Devi sapere che il secondo, scelto dall' Aimoni, è il Gottardi, che è poi fratello di una signorina che l'Aimoni ha promesso di sposare quando ritorna dalla Sicilia.

1882, Gerolamo Rovetta, Era matto o aveva fame?..., p. 48

— Vuol dire, in tal caso, che tu non accetti d'essere il mio secondo?... Pazienza, me ne dispiacerà moltissimo, te lo assicuro, ma ne cercherò un altro.

1883, Achille Angelini, Codice Cavalleresco italiano, p. 55 nota 10

Per l'addietro uno dei testimoni aveva il titolo di secondo, e questo in certe contingenze doveva sur rogare sul terreno l'amico da lui assistito, cui perciò si dava comunemente il titolo di primo.
Ora essendosi vietato che il testimone sostituisca, nell'azione sul terreno, colui che doveva battersi o che si è già battuto, deve necessariamente cadere in disuso anche la denominazione di primi e di secondi che aveva origine dalla costumanza abolita.

1884, Giulio Crivellari, Il duello nella dottrina e nella giurisprudenza , p. 87

Il portatore o portatori del cartello, talvolta; i secondi, i testimoni ed i medici, sono adunque, per la essenza del duello, le persone le quali compartecipano sempre, al duello stesso.

1886, Jacopo Gelli, Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana, p. 35

Se il vostro secondo, del quale conoscete e apprezzate la reputazione e l’onorabilità più limpida del cristallo, vi dichiari francamente «hai torto: riparalo» non titubate un secondo a seguire il suo consiglio.

1888, Filippo Manduca, Studii sociologici, p. 101

L'impulso dell'onore oltraggiato e la sua riaffermazione mercè un combattimento, la lealtà dello stesso, l'intervento dei padrini o secondi, che garentisce la lealtà e la regolarità nell'eseguirlo, l'intervento dei testimoni chiamati a guarentigia della pugna, quello dei chirurgi, che rappresentano l'opera umanitaria del riparare le conseguenze ferali del combattimento sono elementi pur troppo chiari, che mostrano la differenza giuridica immensa, che vi sta tra l'omicidio, la personale lesione avvenuta in duello, e l'assassinio tentato, mancato o consumato del dichiaramento.

1888, Jacopo Gelli, Nuovo Codice Cavalleresco italiano. Parte prima. La tecnica del duello. Seconda edizione, p. 56

Ogni qualvolta si è costretti ad una vertenza d’onore, la prima cosa da farsi è la scelta di due rappresentanti o padrini, detti pure secondi, incaricati di rappresentare il mandatario presso la controparte, alla quale si chiede o si deve una riparazione d’onore. Qualora poi questi rappresentanti debbono assistere il loro cliente nello scontro, assumono la denominazione di testimoni.

1888, Michele Carcani, Il duello e il codice penale, p. 8

Col nuovo Codice si puniscono chi sfida ed i portatori della sfida, ancorché non sia stata accettata, o il duello non sia avvenuto. La pena dell'omicidio commesso in duello, che prima era del carcere o del confino non minore di un anno, viene aumentata alla detenzione da trenta mesi a cinque anni. Nel caso che dal duello non ne segua alcuna lesione personale, la pena che era da sei giorni ad un mese di carcere o confino, è aumentata alla detenzione sino a sei mesi. I padrini o secondi, che erano considerati come complici nel solo caso in cui avessero istigato al duello, col nuovo Codice sono sempre soggetti a pena.

1889, Regno d'Italia, Codice penale per il Regno d'Italia, p. 90

241. I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a lire cinquecento; ma vanno esenti da pena, se impediscano il combattimento.
I padrini o secondi sono puniti con la multa da lire cento a mille, se il duello non abbia per effetto al cuna lesione personale, e con la detenzione sino a di ciotto mesi, negli altri casi; ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere,

1891, Policarpo Petrocchi, Novo dizionario universale della lingua italiana. Volume II. L-Z, p. 914

[s.v. secondo] Ne' duelli chi assume le parti non bastando il primo.

1893, Carlo D'Addosio, Il duello dei camorristi, p. 54

Gli sfarziglianti erano assistiti e sorvegliati dal capo, e dai secondi.

1895, Ernesto Salafia Maggio, Codice cavalleresco nazionale e sua procedura, p. 75

Art. 9.—Diconsi Rappresentanti coloro i quali di una persona assente patrocinano gli interessi. È anche Rappresentante, la persona, che, più tardi, può assumere la qualità di Secondo o Testimone.
Art. 10.—Il Rappresentante è Secondo o Testimonio di fronte all’offensore, quando è corsa la sfida propriamente detta. Il Rappresentante prende il nome di Secondo, appena stabilita la sfida, anche perchè può trovarsi nella condizione di sostituire il mandante.

1895, Ernesto Salafia Maggio, Codice cavalleresco nazionale e sua procedura, p. 121

Nel duello alla pistola i Secondi saranno, sul terreno, armati di rivoltella di misura, della quale devono fare uso tirando contro chi si renderà responsabile, di assassinio.

1896, Anonimo, I moderni iloti del punto d’onore, p. 167 nota 3

Secondo l'Art. 241 [del codice penale italiano, il c.d. Codice Zanardelli], i portatori della sflda sono puniti con la multa fino a lire cinquecento; vanno esenti però da pena soltanto se impediscono il combattimento. I padrini o secondi sono puniti con la multa da lire cento a mille ed anche con la detenzione sino a diciotto mesi; non sono esenti dalla pena che qualora abbiano prestato i loro uffici per conciliare le parti o per attenuate gli effetti del combattimento.

1896, Jacopo Gelli, Manuale del duellante in Appendice al Codice Cavalleresco Italiano. Seconda edizione, p. 51

I rappresentanti o padrini, detti pure secondi,, sono coloro che vengono nominati da ciascuna parte per rappresentare presso la controparte i diritti, le ragioni e gli obblighi dei contendenti. Se i rappresentanti devono assistere il loro cliente nello scontro assumono la denominazione di testimoni.

1897, Masaniello Parise, Manuale cavallaresco, p. 33

Per la presentazione dei secondi è assegnato allo sfidato un periodo che può essere minore, non maggiore di 24 ore dal mo mento della sfida.

1898, Vincenzo Grasselli, Sul duello: considerazioni fatte in seguito alla palpitante agitazione contro di esso, p. 13

Nessuna sfida per duello può aver luogo, senza preventiva scelta di due Secondi da parte di ognuno dei Contendenti.

1899, Filippo Crispolti, Un duello, p. 12

A proposito, quando verranno da me i secondi di Canetoli, io darò loro il nome tuo, Intelminelli, e il tuo, De Mauri. Chiedo scusa agli altri, ma voi siete compagni più antichi; mi farete il piacere di fissare ogni cosa, e se Canetoli vuole una strage, contentatelo; quando si ha torto bisogna essere generosi.

1899, Jacopo Gelli, I duelli mortali del secolo XIX , p. 4

Mentre i primi si picchiavano gagliardamente e si uccidevano tra di loro per la vanità [...] i secondi, o padrini (leggasi bravi), si scannavano senza rimpianti pour le plaisir du cœur; e senza scrupoli e senza rimorsi, i vincitori si ponevano in due o in tre, talvolta aiutati dai lacchè, a finire quello tra gli avversari che non per anco aveva reso l’anima al Creatore! Allora non si guardava tanto pel sottile.

1903, Emilio Federici, Guerra al duello! , p. 42

I portatori della sfida ed i padrini o secondi sono puniti, salvo che, quanto ai primi, se impediscano il combattimento, e quanto ai secondi, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva dà loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il duello abbia avuto un esito meno grave.

1906, Antonio Russo-Ajello, Il duello secondo i principi, la dottrina, la legislazione, p. 113

Il duello non è quasi mai interessante, perchè c’è sempre un po’ di funerale sui personaggi che devono rappresentare la commedia per la conquista o la riconquista dell’onore offeso o oltraggiato o diminuito o perduto. Primi e secondi e medici sono pallidi, cadaverici, muti come intorno a una tomba.

1914, Carlo Mario Brunetti, A loro!, pp. 153-154

Si chiamano padrini o secondi coloro che vengono nominati da ciascun avversario, con i poteri necessarii per essere rappresentato presso la controparte, vedere sostenuti i suoi diritti, vedere condotta a termine la vertenza dal momento della sfida a quello dello scontro, ed essere assistito sul terreno durante il combattimento.

1917, Manfredo Camperio, Autobiografia di Manfredo Camperio (1826-1899), p. 16

La mattina seguente vennero da me i padrini. Io scelsi il Meraviglia e Passati per miei secondi e fu combinato il duello,

Note

GRADIT data al 1873 il significato 'padrino di un duello' sebbene il GDLI riporti come luogo di prima attestazione una relazione del 1605 dell'ambasciatore veneto in Francia Angelo Badoèr (1565-1613). Il termine secondo rimanda a un'antica (e nel XIX sec. quasi unanimemente biasimata) usanza che dava la possibilità al s. di  sostituirsi al primo nel combattimento.


Scheda a cura di Stefano Miani

Pubblicato il 20/01/2025