rappresentante s.m. e f. 'Colui che rappresenta il duellante nella fase iniziale (consegna e riceve il cartello di sfida, ma non partecipa allo scontro sul terreno). Di solito i rappresentanti devono essere in numero di due per ogni duellante e devono ricevere il mandato, con apposita lettera di nomina, entro ventiquattr'ore dall'avvenimento che ha causato l'offesa'
E:
p.pres di rappresentare
D: 1847 av. (GRADIT, EVLI)
1864, Louis Alfred Le Blanc de Chatauvillard, Codice del duello, p. 14
Giunti sul terreno, gli avversari non debbono fra loro aver nessuna spiegazione, essendo loro rappresentanti i padrini.
Art. 44. Alla persona sfidata si concederanno 24 ore di tempo, a decorrere dal momento che ha ricevuto la sfida, per l'accettazione o rifiuto di essa, e scelta dei suoi Rappresentanti.
1873, Pasquale Cicirelli, Riflessioni sul duello seguite dalle norme per l'esecuzione pratica dello stesso e doveri del Giurì d'onore per Pasquale Cicirelli prof. di scherma, p. 58 nota 1
Sono Rappresentanti il Padrino ed il Testimone.
1883, Achille Angelini, Codice Cavalleresco italiano, p. 58
In ogni vertenza d'onore ciascun avversario deve [...] avere due rappresentanti, o testimoni.
1883, Achille Angelini, Codice Cavalleresco italiano, p. 63
La sfida potrà essere fatta dai rappresentanti tanto a bocca quanto per iscritto, cioè mediante un cartello di sfida
1886, Agostino Berenini, Offese e difese. Appunti di diritto criminale, p. 60
1886, Jacopo Gelli, Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana, p. 48 nota 1
1888, Jacopo Gelli, Nuovo Codice Cavalleresco italiano. Parte prima. La tecnica del duello. Seconda edizione, p. 56
Ogni qualvolta si è costretti ad una vertenza d’onore,
la prima cosa da farsi è la scelta di due rappresentanti o
padrini, detti pure secondi, incaricati di rappresentare il
mandatario presso la controparte, alla quale si chiede o si
deve una riparazione d’onore. Qualora poi questi rappresentanti debbono assistere il loro cliente nello scontro, assumono la denominazione di testimoni.
1894, Jacopo Gelli, Manuale del duellante in Appendice al Codice Cavalleresco Italiano, p. 59
1895, Ernesto Salafia Maggio, Codice cavalleresco nazionale e sua procedura, p. 75
Art. 10.—Il Rappresentante è Secondo o Testimonio di fronte all’offensore, quando è corsa la sfida
propriamente detta.
Il Rappresentante prende il nome di Secondo, appena stabilita la sfida, anche perchè può trovarsi nella
condizione di sostituire il mandante.
1897, Masaniello Parise, Manuale cavallaresco, p. 27
L’offeso deve nominare ed inviare
uno o due suoi rappresentanti nelle
24, al massimo, nelle 48 ore, decorrenti dal momento che ha ricevuto
l’offesa e mandare per essi a chiedere soddisfazione all’offensore.
1898, Luigi Barbasetti, Codice cavalleresco, pp. 37-38
1899, Jacopo Gelli, I duelli mortali del secolo XIX , p. 73
1914, Carlo Mario Brunetti, A loro!, p. 27
Scheda a cura di Stefano Miani
Pubblicato il 07/11/2024