rappresentante s.m. e f. 

'Colui che rappresenta il duellante nella fase iniziale (consegna e riceve il cartello di sfida, ma non partecipa allo scontro sul terreno). Di solito i rappresentanti devono essere in numero di due per ogni duellante e devono ricevere il mandato, con apposita lettera di nomina, entro ventiquattr'ore dall'avvenimento che ha causato l'offesa'

E:

p.pres di rappresentare

D: 1847 av. (GRADIT, EVLI)

Attestazioni

1864, Louis Alfred Le Blanc de Chatauvillard, Codice del duello, p. 14

Giunti sul terreno, gli avversari non debbono fra loro aver nessuna spiegazione, essendo loro rappresentanti i padrini.

1873, Pasquale Cicirelli, Riflessioni sul duello seguite dalle norme per l'esecuzione pratica dello stesso e doveri del Giurì d'onore per Pasquale Cicirelli prof. di scherma, p. 60

Art. 44. Alla persona sfidata si concederanno 24 ore di tempo, a decorrere dal momento che ha ricevuto la sfida, per l'accettazione o rifiuto di essa, e scelta dei suoi Rappresentanti

1883, Achille Angelini, Codice Cavalleresco italiano, p. 58

In ogni vertenza d'onore ciascun avversario deve [...] avere due rappresentanti, o testimoni.

1883, Achille Angelini, Codice Cavalleresco italiano, p. 63

La sfida potrà essere fatta dai rappresentanti tanto a bocca quanto per iscritto, cioè mediante un cartello di sfida

1886, Agostino Berenini, Offese e difese. Appunti di diritto criminale, p. 60

Leggo in un giornale politico d'oggi stesso, che il signor So.... a seguito di violento diverbio col sig. St... ha incaricato due suoi amici, perchè lo rappresentino nel caso, previsto come logico e naturale, che quest'ultimo gli mandasse la sfida. I sigg. rappresentanti hanno atteso, oltre il termine stabilito dalle leggi di cavalleria, i rappresentanti del sig. St..., ma invano; e con lettera stampata declinano l'onorevole ufficio loro commesso dal sig. So... e gli protestano la loro stima.

1886, Jacopo Gelli, Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana, p. 48 nota 1

Rappresentanti o padrini si chiamano coloro che sono incaricati di rappresentare il mandante presso la controparte alla quale devono dare o chiedere una riparazione d’onore.
Testimoni, nel caso debbano assisterlo nello scontro.

1888, Jacopo Gelli, Nuovo Codice Cavalleresco italiano. Parte prima. La tecnica del duello. Seconda edizione, p. 56

Ogni qualvolta si è costretti ad una vertenza d’onore, la prima cosa da farsi è la scelta di due rappresentanti o padrini, detti pure secondi, incaricati di rappresentare il mandatario presso la controparte, alla quale si chiede o si deve una riparazione d’onore. Qualora poi questi rappresentanti debbono assistere il loro cliente nello scontro, assumono la denominazione di testimoni.

1894, Jacopo Gelli, Manuale del duellante in Appendice al Codice Cavalleresco Italiano, p. 59

C’è il rappresentante formalista, meticoloso; un povero di spirito, che non ha altro pregio tranne quello di conoscere a menadito tutti gli articoli del codice cavalleresco. Per un nonnulla, alla prima contraddizione, ve li rifila una dopo l’altro tutti quanti. Vi toglie il respiro, vi schiaccia I con la sua recitazione; nè ha pietà di voi, pur se vi vedesse esalare l’ultimo respiro. Questa genia di padrini non accetta; di rappresentare un amico che dòpo una serie infinita di ma e di se. Però, accetta. E, una volta in carica, gira e perseguita duellantii e padrini con le più esotiche edizioni di codici nazionali e stranieri. Se sorge una lieve discrepanza, propone subito l'arbitraggio o, meglio ancora, il giurì d'onore.
Questi rappresentanti sono stati creati per eternare le vertenze e per far guadagnare molti quattrini ai fiaccherai.
Non bisogna scegliergli; costano troppo caro e, irritando i colleghi, finiscono per rendere inconciliabile una vertenza di facilissimo componimento.

1895, Ernesto Salafia Maggio, Codice cavalleresco nazionale e sua procedura, p. 75

Art. 9.—Diconsi Rappresentanti coloro i quali di una persona assente patrocinano gli interessi. È anche Rappresentante, la persona, che, più tardi, può assumere la qualità di Secondo o Testimone.
Art. 10.—Il Rappresentante è Secondo o Testimonio di fronte all’offensore, quando è corsa la sfida propriamente detta. Il Rappresentante prende il nome di Secondo, appena stabilita la sfida, anche perchè può trovarsi nella condizione di sostituire il mandante.

1897, Masaniello Parise, Manuale cavallaresco, p. 27

§ 6. In seguito a l’offesa si può inviare o ricevere la sfida.
L’offeso deve nominare ed inviare uno o due suoi rappresentanti nelle 24, al massimo, nelle 48 ore, decorrenti dal momento che ha ricevuto l’offesa e mandare per essi a chiedere soddisfazione all’offensore.

1898, Luigi Barbasetti, Codice cavalleresco, pp. 37-38

Lo sfidato ha ventiquattr’ore di tempo per presentare i propri rappresentanti, dal momento in cui ebbe comunicazione della sfida, salvo ragione di forza maggiore, come l’impassibilità di trovare sul posto due persone capaci. In ogni caso dovrà notificare e provare le circostanze nel termine di ventiquattr’ore.

1899, Jacopo Gelli, I duelli mortali del secolo XIX , p. 73

All’indomani i quattro rappresentanti si riunirono in casa di madama de Villeneuve, sorella di Sirey. La scelta della arma cadde sulla sciabola, perchè sconosciuta alle due parti.

1914, Carlo Mario Brunetti, A loro!, p. 27

Tizio offende Caio. Questi allora nomina due suoi mandatari o rappresentanti, perchè si rechino da Tizio per chiedere riparazione. (Sfida o cartello di sfida condizionato). Se Tizio non nega l'offesa o non presenta scuse (nei casi in cui l’offesa lo comporti), nomina a sua volta due suoi rappresentanti perchè con quelli di Caio decidano della vertenza. I quattro rappresentanti (padrini) si riuniscono ed esaminano se la vertenza merita una riparazione con le armi.


Scheda a cura di Stefano Miani

Pubblicato il 07/11/2024