mandato speciale loc. s.m. 

'Mandato in cui i rappresentanti sono all'oscuro delle cause della disfida'

Attestazioni

1858, Teodoro Pateras, Dei doveri del secondo nel duello, p. 14

Vi è ancora un'altra condizione da potersi esigere nell'affidare un mandato, che deve essere compresa sotto la categoria di mandato speciale; ed è quella in cui i due primi non vogliono far conoscere la causa per cui si battono, sia per non compromettere una persona terza, o per altro; ma in questo caso nessuna legge di cavalleria vi obbliga ad un tale mandato; e solamente una grande virtù d'amicizia e lunga esperienza del vostro primo può farvi accettare.

1870, Michelangelo Iacampo, Il duello e la moderna civiltà: considerazioni di Michelangelo Iacampo, p. 82

Le forme erano un freno molto salutare contro l'uso del duello. I signori del campo, dovendo giudicare se la contesa meritava di essere definita colle armi, e dovendo interporsi come pacieri [...] , per necessità dovevano impedire molti duelli. È vero che i padrini oggidì hanno questo uffizio, ma eglino, per dovere, debbono essere parziali verso i loro rispettivi primi; ed oltre a ciò l'amicizia stessa non li costituirebbe giudici imparziali. D'altra parte, quando non possono accordarsi fra loro, non vi è chi ne dirima i раreri e se lo sfidante desse un mandato speciale, in tal caso non vi potrebbe essere accomodamento alcuno.

1873, Pasquale Cicirelli, Riflessioni sul duello seguite dalle norme per l'esecuzione pratica dello stesso e doveri del Giurì d'onore per Pasquale Cicirelli prof. di scherma, p. 56

Art. 23. Si ha il mandato speciale, quando l'incarico affidato, è circoscritto da talune eccezioni che limitano la libertà di azione, tacendo financo la causa che dà luogo al Duello, ed a trattare la cosa, sotto taluni punti di vista determinati, oltre i quali non credesi tenuto a mantenere l'impegno della sua parola.

1906, Antonio Russo-Ajello, Il duello secondo i principi, la dottrina, la legislazione, p. 33

È vero che i padrini oggidì avrebbero anche quest'ufficio, ma eglino, per dovere, debbono essere parziali verso i loro rispettivi primi; ed oltre a ciò l’amicizia stessa non li costituirebbe giudici imparziali. D’altra parte quando non possono accordarsi fra loro, non vi è chi ne dirima i pareri; e se lo sfidante desse un mandato speciale, in tal caso non vi potrebbe essere accomodamento alcuno.


Scheda a cura di Stefano Miani

Pubblicato il 08/11/2024