mandato libero loc. s.m. 

'Mandato affidato al proprio rappresentante senza restrizione alcuna; il mandatario possiede i più ampi poteri decisionali'

Attestazioni

1858, Teodoro Pateras, Dei doveri del secondo nel duello, p. 15

Si accetta un mandato libero allorquando una persona credendosi offesa da altri v'invita a regolargli l'affare. In questo caso il secondo può prendere quelle misure che crede, quindi bisogna essere molto cauti nello scieglierlo perocchè in un mandato libero non avete il diritto d'opporvi a nulla che egli stimi farsi; dovete avere tale fiducia in lui da rimanere indifferente tanto ad un accomodamento quanto alla scelta dell'ora, del luogo, delle armi, delle condizioni, sia a primo che ad ultimo sangue: o anche semplicemente scendere sul terreno, brandire le armi e cessare amichevolmente la partita. Dal momento che voi avete affidato un mandato libero al vostro secondo, non potete rifiutare nè il testimone che egli vi assegna, nè il secondo o il testimone del l'avversario; non vi è permesso interloquire prima del duello nè col vostro avversario nè col suo secondo, e sul terreno non dovete prender parte a veruna questione che potrebbe insorgere: lasciando questo uffizio al vostro secondo e al testimone, i quali sono responsabili di tutto. Voi dovete essere un cieco strumento, armato di tutto il vostro sangue freddo e non prender parte nean che col pensiero a ciò che avviene.

1873, Pasquale Cicirelli, Riflessioni sul duello seguite dalle norme per l'esecuzione pratica dello stesso e doveri del Giurì d'onore per Pasquale Cicirelli prof. di scherma, p. 56

Art. 22. Dicesi mandato libero, l'incarico che si affida al Padrino di agire senza restrinzione [sic] per lo sfidante, o sfidato, esprimendo le cause che li determinano a battersi, e dichiarando di voler ritenere per fermo, quanto in loro nome, e nel loro interesse, verrà conchiuso, a tutela della loro vita e del loro onore, senza ledere le leggi di compita cavalleria.

1881, Vincenzo Bellini, Manuale del duello, p. 31

I secondi delle due parti, messi tra loro in relazione, hanno l'obbligo di dichiararsi reciprocamente se il mandato avuto da’ rispettivi primi sia o pur no incondizionato: ove uno de’ due secondi dichiarasse di avere accettate dal proprio primo alcuna condizione, il secondo avversario ha diritto a sapere quale essa sia, e non volendosi pronunziarla dall’altro secondo, o -pronunziata - stimandosi essa tale da pregiudicare il regolare andamento della procedura da seguirsi, si ha il diritto di pretendere che colui che si presentò con mandato vincolato si ripresenti con mandato libero ed illimitato.


Scheda a cura di Stefano Miani

Pubblicato il 13/11/2024