mandante s.m. e f. 

'Chi incarica un'altra persona come proprio rappresentante, conferendogli, mediante un mandato, ampi poteri decisionali nella fase della trattativa che potrebbe portare al duello vero e proprio o alla risoluzione pacifica della vertenza'

E:

part. pres. di mandare

D: sec. XIV (DELI)

Attestazioni

1869, Giuseppe Scaglione, Riflessioni e consigli sul duello ed osservazioni sul giurì d'onore, p. 5

Spesso si svisa la quistione che ha dato origine al duello, si lascia nell’impeto e nella convulsione il Primo, non si vince l’idea della vendetta, non si ha forza a rendersi superiori al mandante, non si matura con senno, pacatezza, esperienza e giudizio la quistione ch’è la base della riparazione di onore.

1869, Paulo Fambri, La giurisprudenza del duello, p. 5

Sul Sile un appendicista rende conto a' suoi lettori di una serata musicale. Detto il fatto loro agli artisti, non volle risparmiarlo agli spettatori, e spese qualche parola all'indirizzo, non però nominale nè in guisa alcuna specificato, di certa gente profana non solo alle finezze del Rossini e del Verdi, ma a quelle altresì di monsignor Della Casa e del Gioia, come quella che discorrendo a voce alta si era fatta più volte zittire dal pubblico disturbato. Lo credereste? All'indomani per tutto ciò, per nient'altro che tutto ciò, uno di cotesti signori manda i suoi padrini all'appendicista, che però rise in faccia ai mandatari e al mandante.

1883, Achille Angelini, Codice Cavalleresco italiano, p. 55

Queste due persone assumono il nome di rappresentanti o padrini [...]. Colui che essi rappresentano od assistono ha il nome di mandante nel periodo delle trattative, e di combattente o duellante quando si trova sul terreno.

1886, Jacopo Gelli, Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana, p. 48 nota 1

Rappresentanti o padrini si chiamano coloro che sono incaricati di rappresentare il mandante presso la controparte alla quale devono dare o chiedere una riparazione d’onore.

1888, Jacopo Gelli, Corte d'onore permanente in Firenze: note e regolamento, p. 51

Quei rappresentanti dell’offensore i quali si recassero presso l’offeso con modi e fini diversi dai riferiti od anche semplicemente per dichiarargli che il loro mandante è pronto a riparare colle armi l’accaduto, rivestirebbero il carattere di provocatori, avrebbero una redarguizione o repressione, secondo i casi, dalla Corte d’onore e non potrebbero in nessun caso venire accettati nella querela come rappresentanti della parte.

Note



Scheda a cura di Stefano Miani

Pubblicato il 28/03/2025