giurì d'onore loc. s.m. 'Collegio composto da almeno tre gentiluomini che giudica esclusivamente questioni cavalleresche. Di norma viene nominato da entrambe le parti in causa, ma vi si può rivolgere anche il singolo. Il g. ha ampi poteri e il suo giudizio è sostanzialmente inappellabile. Spec. in ambiente militare il giurì d'onore è un'istituzione che si occupa di impedire o giudicare duelli tra soldati| Organo giudiziario delle corti d'onore permamenti, laddove esse siano istituite'
D: 1907 (GDLI, VI, p. 899)
V: giuria d'o., giury d'o.. giurati d'o.
1865, Alberto Nunes Franco, Del duello e dei mezzi piu opportuni a bandirlo dalla società, pp. 70-71
1868, Cesare Alberto Blengini, Duello e sue norme principali per effettuarlo, p. 16
1869, Paulo Fambri, La giurisprudenza del duello, pp. 191-192
1869, Giuseppe Scaglione, Riflessioni e consigli sul duello ed osservazioni sul giurì d'onore, p. 24
1873, Felice Cavallotti, Poesie, p. 319 nota 2
1886, Jacopo Gelli, Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana, p. 22
1888, Jacopo Gelli, Corte d'onore permanente in Firenze: note e regolamento, p. 40
1892, Jacopo Gelli, Codice Cavalleresco Italiano. Quinta nuova edizione della Tecnica del duello, p. 164
1893, Carlo D'Addosio, Il duello dei camorristi, p. 59
1906, Antonio Russo-Ajello, Il duello secondo i principi, la dottrina, la legislazione, p. 129
Note
Giurì è un «prestito germanico di origine neolatina: dal fr. jury (da cui anche GIURIA), dall’ingl. jury ‘collegio che dirime questioni d’onore’, a sua volta dall’a.fr. jurée ‘inchiesta giuridica’» (EVLI) registrato dal GRADIT al 1798.
Scheda a cura di Stefano Miani
Pubblicato il 22/01/2025